Sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161 - Supplemento Ordinario n.110, è stata pubblicata la Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
L’art. 90, comma 11 del Testo Unico Sicurezza Lavoro viene sostituito con il seguente:
“La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori“.
Ricordiamo che il comma 3 dell’art. 90 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
Inoltre, all’articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis che prevede che durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione tra le altre cose deve coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. Ricordiamo che l’art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei e mobili) al comma 1 recita:
“Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
- Si riporta il testo dell'art. 90, comma 11, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come
modificato:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai
lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad
euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
la progettazione sono svolte dal coordinatore per la
esecuzione dei lavori»; b) all'art. 91, comma 1, dopo la
lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) coordina
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma
1».
- Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come
modificato:
«Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la
progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono
definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE
26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma
1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
“b-bis) coordina l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 90, comma 1”.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera».