Si segnala che il datore di lavoro può essere sanzionato in via amministrativa in caso di trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale richiestagli espressamente dall’Inail, a seguito della presentazione diretta del certificato medico da parte del lavoratore assicurato all’Istituto.
Infatti, la presentazione della denuncia di malattia costituisce l’atto necessario per l’avvio della procedura per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali, a prescindere che la notizia della malattia sia già stata acquisita dall’Inail attraverso l’invio diretto del certificato medico da parte del lavoratore. Il Ministero, tuttavia, precisa nella risposta che l’obbligo di denuncia scatta solo in caso di trasmissione da parte dell’Inail della richiesta di denuncia, unitamente al certificato medico in suo possesso, contenente tutti i requisiti previsti dall’art.53 del DPR n.1124/65, di modo che il datore di lavoro possa essere a conoscenza dello stato di salute del lavoratore, conoscenza che non è vincolata dalla normativa in materia di privacy.
Pertanto il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta di denuncia, avrà 5 giorni di tempo per poter adempiere alla trasmissione della denuncia.
(Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Interpello 06/02/2009 n.5)