Il quesito della settimana

Domanda dubbio interrogativoIn questa pagina sono raccolti e pubblicati i quesiti più interessanti che ci vengono sottoposti e ai quali siamo lieti di dare risposta.

Le risposte sono elaborate dallo staff tecnico e legale della SGST srl.

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Domanda: l’obbligo dei tesserini di riconoscimento con fotografia e’ solo per dipendenti di aziende che lavorano in appalto presso altre e per i dipendenti che si trovano a lavorare presso altre aziende o per tutti i dipendenti, visto che chiunque si potrebbe in un momento trovare negli uffici di altre aziende per ragioni di lavoro ma al di fuori di contratti d’ppapalto… esempio visite, riunioni presso altre aziende?
Risposta:

vi sono due obblighi distinti, uno sanzionato, l’altro no.

PRIMO OBBLIGO
TUTTI i lavoratori che partecipano all’esecuzione di un APPALTO presso i locali del committente devono avere il tesserino (e questo è sanzionato)

Art 26 D.lgs 81/08 comma 8
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore (art. 55 c. 4 l. m)

SECONDO OBBLIGO
TUTTI i lavoratori delle aziende ove si sta svolgendo un appalto (anche quelli del committente) dovrebbero avere il tesserino… solo che questo obbligo rimarrà disapplicato, sia perchè non percepito come tale, sia perchè non è sanzionato.

Articolo 18 comma 1 lett.U
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (omissis)
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro;

Nella stesura originaria era prevista una sanzione ma è stata abrogata subito!

05/2009

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Domanda: In casi particolari (banche, gioiellerie, magazzini) è possibile chiudere a chiave le uscite di sicurezza, collocando una copia della chiave in una teca a lato della porta bloccata?
Risposta:In passato era possibile, ma con il D.Lgs 81/08 è stato introdotto l’allegato IV che, al punto 1.5.7. prevede l’assoluto divieto di chiudere le uscite di sicurezza se, in azienda, sono presenti dei lavoratori. Ecco il testo della norma: “Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, quando sono presenti lavoratori in azienda”.

Il testo della norma è più vasto di quanto possa sembrare. vediamo alcuni esempi  dell’applicazione di questa norma:

se gli uffici sono aperti e gli impiegati lavorano alla loro scrivania, non è comunque possibile chiudere le uscite di sicurezza del magazzino;

se c’è una guardia notturna a presidio dell’azienda, nessuna uscita di sicurezza potrà essere chiusa a chiave.

05/2009

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