Messa a Norma di BASE

3d human with a pig bankGià dal lontano 1994, la normativa ha previsto diverse tipologie di attuazione della sicurezza del lavoro, pensando anche alle piccole imprese che, operanti in settori a basso rischio, con pochi collaboratori e poche risorse da dedicare agli adempimenti amministrativi, non hanno interesse a richiedere una consulenza particolarmente qualificata, invasiva ed impegnativa.

Anche il Testo unico (D.Lgs 81/08) ripropone questa filosofia,

Con questo servizio, la SGST intende soddisfare l’esigenza di molte aziende che, volendo economizzare tempo e denaro, desiderano semplicemente riuscire a rispettare gli obblighi, con il minimo indispensabile!

Con “MESSA A NORMA DI BASE” le aziende posso risolvere facilmente il problema dell’adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, con semplicità e con la garanzia di “avere le carte in regola” in caso di ispezione.

Allo stato attuale della normativa, è possibile ricorrere a questa modalità semplificata di adeguamento sino alla data del 30/06/2012.

Il servizio è consigliato solo alle imprese che occupano fino a 15**

Sono escluse le seguenti tipologie di imprese (anche sotto i 10 lavoratori):

  • Aziende con rischio rilevante e soggette al D.Lgs.334/99, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8;
  • Centrali termoelettriche;
  • Impianti ed installazioni nucleari
  • Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Strutture di ricovero e cura pubbliche e private

.

.

.

Dettaglio dell’offerta.

Il servizio comprende:

  1. 2 ore di consulenza per l’effettuazione di un sopralluogo
  2. Relazione tecnica sullo stato di adeguamento dei locali, macchine, attrezzature.
  3. Il modello per l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi*
  4. Elenco dei documenti che devono essere raccolti e conservati a sostegno dell’autocertificazione*
  5. Opuscoli per la formazione del personale
  6. Verbale per la formazione del personale
  7. 1 posto in aula o una sessione di Formazione a Distanza per il Corso di formazione per Datore di Lavoro per lo svolgimento in prima persona dei compiti di RSPP.
  8. 1 posto in aula o una sessione di Formazione a Distanza per il Corso di formazione per 1 addetto antincendio
  9. 1 posto in aula o una sessione di Formazione a Distanza per il Corso di formazione per 1 addetto Primo soccorso
  10. Supporto per l’elezione e la formazione dell’RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Costo totale dell’intervento: 750 Euro + iva

Durata totale dell’intervento: 4 ore presso il cliente + formazione

.

Opzione Aggiuntiva D.V.R.

*E’ possibile aggiungere al servizio di adeguamento di base anche la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi. (obbligatorio per le aziende sopra i 10 dipendenti).

Il costo dell’intero intervento ammonta in questo caso a 750 + 150 = 900 Euro + iva.

.

convenzione_fla
convenzione_cma

.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

per richiedere l’attivazione del servizio è sufficiente compilare ed inviare il form sottostante. al termine del servizio verrà emessa fattura. Il pagamento potrà essere effettuato tramite Paypal, carta di credito o bonifico bancario.

MNDB
  1. (richiesto)
  2. (richiesto)
  3. (richiesto)
  4. (richiesto)
  5. (richiesto)
  6. (richiesto)
  7. (richiesto)
  8. (richiesto)
  9. (richiesto)
  10. Dichiaro di aver letto l'informativa privacy. Richiedo il servizio di Adeguamento di Base al costo di 750 Euro + iva e alle condizioni specificate.
 

cforms contact form by delicious:days

.

.

.

.

**
Definizione di lavoratore ai sensi dell’art. 2 D.Lgs 81/08:

lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito é equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le  apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- il volontario che effettua il servizio civile;
- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;