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Stress lavoro correlato: indirizzi ufficiali della regione lombardia
Posted by Christian Bernieri in Diritto del Lavoro, Sicurezza del Lavoro on 14 dicembre 2009
La Regione Lombardia ha pubblicato gli indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo.
Gli indirizzi, che non sono tecnicamente delle linee guida, non sono vincolanti e hanno una mera funzione informativa, rappresentano l’orientamento definito dal Laboratorio per la valutazione e gestione del rischio stress correlato al lavoro (art. 28, comma 1 D.Lgs. 81/2008), emanati in attesa delle indicazioni della Commissione nazionale (art. 6, comma 8, lettera m-quater).
Il Decreto 13559 del 10 dicembre 2009 della DG Sanità lombarda, costituito da 5 capitoli, affronta analiticamente il tema dello stress lavoro correlato:
1. Nel primo capitolo è stata effettuata una analisi dell’Accordo Europeo, così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 2008, con note esplicative ed interpretative che permettano una miglior lettura dei singoli passaggi e delle relazioni esistenti fra gli stessi.
2. Nel secondo capitolo sono identificati, in modo schematico, i fattori stressogeni (stressors) connessi al contesto ed al contenuto lavorativo.
3. Nel terzo capitolo viene fatta chiarezza su criteri, metodi e strumenti inerenti lo stress lavorativo e sul processo di valutazione e gestione del rischio specifico.
4. Nel quarto capitolo viene indicata una ipotesi di percorso applicativo di valutazione, gestione e prevenzione del rischio stress-lavoro-correlato, attivabile nei luoghi di lavoro.
5. Nel quinto capitolo viene indicato il ruolo dei Servizi Territoriali e della Regione Lombardia (Direzione Generale Sanità e U.O. Governo della Prevenzione, tutela sanitaria, piano sicurezza luoghi di lavoro e emergenze sanitarie).
Il testo integrale del decreto è scaricabile da QUESTO LINK: stress-indirizzi-regione-lombardia-decreto-13559-2009
Premiati i vincitori del concorso europeo di fotografia sulla sicurezza del lavoro
Posted by Christian Bernieri in Sicurezza del Lavoro on 18 novembre 2009
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha lanciato un concorso paneuropeo al fine di promuovere la consapevolezza della necessità di garantire sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. L’obiettivo è fare dell’Europa un luogo di lavoro più sicuro, più sano e più produttivo.
Il concorso ha avuto una adesione sopra le aspettative e le foto giunte sono migliaia.
Finalmente il vincitore è stato scelto!
La giuria (che si è riunita a Bilbao) si e’ impegnata a lungo nella valutazione delle proposte e, dopo varie discussioni, ha selezionato le migliori proposte.
Christopher Azzopardi di Malta ha vinto il 1° premio per la sua fotografia intitolata “Apicoltore” nel corso del vertice europeo sulla valutazione dei rischi e sulle PMI, tenutosi a Bilbao come evento conclusivo della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri.
Il secondo e il terzo premio sono stati assegnati ad Eric Despujols dalla Francia (”Saldatore”) e a Rodrigo Cabrita dal Portogallo (”Una vita difficile e complicata”). In più, è stata premiata la foto di Katja Wittig, di origine tedesca, con il titolo di “menzione speciale”.
Il sito del concorso e le foto premiate sono accessibili da questo link: http://www.osha-photocompetition.eu/home_it.html
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Eterogeneità della forza lavoro e la valutazione dei rischi
Posted by Christian Bernieri in Sicurezza del Lavoro on 3 novembre 2009
L’agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro ha pubblicato un fondamentale studio intitolato “Eterogeneità della forza lavoro e la valutazione dei rischi: garantire che tutti siano inclusi”. nel documento si evidenzia la necessità di effettuare valutazioni del rischio inclusive che tengano conto dell’eterogeneità della forza lavoro nella valutazione e la gestione dei rischi. Vengono forniti esempi interessanti di prevenzione dei rischi nei confronti di lavoratori vulnerabili, quali i lavoratori migranti, i disabili, i lavoratori giovani e anziani, le donne e i lavoratori interinali.
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Il documento è scaricabile dal sito ufficiale dell’agenzia al seguente link: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7809894ENC
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Istituito l’elenco nazionale dei medici competenti
Posted by Christian Bernieri in Diritto del Lavoro, Sicurezza del Lavoro on 2 luglio 2009
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblica, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, il Decreto 4 marzo 2009 relativo all’istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’elenco dei medici competenti di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (più brevemente, Testo Unico o D.Lgs 81/08)e’ tenuto e aggiornato presso:
Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ministero del lavoro , della salute e delle politiche sociali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Direttore dott. Giancarlo MARANO -
tel. 0659941 - e-mail urpminsalute@sanita.it
I sanitari che svolgono l’attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all’Ufficio
sopra indicato, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall’art. 38 del Testo Unico in materia di sicurezza (D.Lgs 81/08)
L’elenco è consultabile tramite il portale del ministero: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/
Il Ministero del lavoro effettuerà, con cadenza annuale, verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
Si ricorda che i medici competenti, ai sensi dell’articolo 25 D.lgs 81/08 lettera n… “devono comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Pubblichiamo il testo integrale del decreto. Il documento è accessibile tramite l’apposita sezione del sito a QUESTO LINK
Pubblichiamo inoltre il modello ministeriale per la comunicazione obbligatoria del medico competente da inviare all’ufficio sopra descritto.
Il documento è accessibile tramite l’apposita sezione del sito a QUESTO LINK
La sicurezza non è uguale per tutti
Posted by Christian Bernieri in Sicurezza del Lavoro on 19 maggio 2009
Piccolo commento su differenze e sperequazioni normative nella sicurezza del lavoro.
Non è molto noto, ma la sicurezza del lavoro viene accantonata e dimenticata dalle istituzioni quando pare essere di ostacolo all’espletamento delle attività istituzionali. Purtroppo le aziende non hanno questa possibilità ma, in molti casi, vivono situazioni analoghe se non peggiori di difficoltà e assurdità nell’applicare norme che, in determinati contesti, sembrano fuori luogo.
In particolare: esiste un decreto che prevede, di fatto la non applicazione dell anormativa vigente per quelle realtà afferenti ai rifiuti in campania: “DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009 Applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente alla complessiva azione di gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania. (09A05129) (GU n. 104 del 7-5-2009) “
Sorgono spontanee alcune domande:
Perchè non esiste un analogo decreto per tutte le altre situazioni di “crisi” come terremoti, esondazioni, eventi calamitosi in generale?
E ancora… perchè se la normativa sulla sicurezza è fondamentale e imprescindibile, in certi casi, può essere derogata? Che senso ha fare distinzioni tra una circostanza e l’altra?
E’ lecito, per rimediare ad una situazione di emergenza, scardinare quei paletti che, con tanta rigidità, vengono fatti rigorosamente rispettare alle aziende sempre e comunque?
Se la normativa in materia di sicurezza serve per PROTEGGERE le persone che operano ove vi sono rischi significativi, perché viene meno in quei luoghi ove i rischi sono esorbitanti e ulteriormente accresciuti da circostanza particolarmente sfavorevoli?
Il testo del decreto è scaricabile dalla sezione a pagamento (2 euro), per info e per accedere ai materiali clicca qui.
Approfondimento sulle modifiche al testo unico D.Lgs 81/08
Posted by Christian Bernieri in Diritto del Lavoro, Sicurezza del Lavoro on 30 marzo 2009
In questo articolo si approfondiscono , schematicamente e sinteticamente, ma in modo esaustivo ed integrale, tutte le modifiche contenute nel Decreto appena approvato dal Consiglio Dei Ministri e che è destinato, dopo il previsto iter amministrativo, a modificare in modo significativo il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.
Si cita il numero dell’articolo del decreto modificativo, non l’articolo del testo unico corrispondente.
Il testo del provvedimento schema decreto correttivo 81-08 tu sicurezza lavoro 27 03 09 e la relazione accompagnatoria relazione accompagnamento modifiche TU
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2- nella definizione di LAVORATORE non rientrano più tutti i volontari bensì solo i volontari della croce rossa italiana.
3- i volontari sono parificati ai lavoratori autonomi… viene pertanto escluso l’obbligo di sorveglianza sanitaria precedentemente previsto.
4- il computo dei lavoratori esclude anche i lavoratori in prova
6- verranno definiti dei criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro; verranno individuate delle tipologie di attività per le quali le interferenze sono qualificate come irrilevanti.
8bis- le indicazioni interpretative fornite con ricorso all’INTERPELLO avranno carattere vincolante per l’esercizio delle attività di vigilanza.
11- l’attuazione del modello di vigilanza e controllo (SGSL, OSHA 18000) è requisito idoneo per escludere la culpa in vigilando del datore di lavoro in presenza di delega di funzioni
12- l’invio dei lavoratori alla visita medica ritorna ad essere un obbligo specifico del datore di lavoro; la comunicazione degli infortuni è assolta anche per mezzo della denuncia ordinaria di infortunio attualmente vigente; devono essere comunicate le nuove elezioni degli RSL
13- le cartelle sanitarie e di rischio sono inderogabilmente conservate presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro; ove previsto, le cartelle sanitarie non devono più essere inviate all’ISPESL alla cessazione del rapporto di lavoro (es in caso di agenti cancerogeni)
14- il DUVRI non dovrà essere predisposto per attività di mera fornitura, servizi di natura intellettuale, ai lavori di durata inferiore ai 2 giorni che non presentino rischio biologici, atex, cancerogeni; I costi della sicurezza non determinano più la nullità del contratto
15Bis- L’obbligo di impedire un evento (equiparato alla causazione diretta) viene meno se: l’obbligo è violato da un soggetto con delega di funzione e poteri idonei ad impedire l’evento; che non sia imputabile a preposto , progettista, medico competente, lavoratore, lav autonomo, piccolo imprenditore, socio.
16- la valutazione del rischio stress deve essere basata sulle indicazioni fornite dalla commissione entro 180 gg; la data certa è alternativa alla mera sottoscrizione di DDL, RSPP ed RLS; la scelta dei criteri di valutazione dei rischi non è più sindacabile in quanto affidata unicamente al datore di lavoro; le imprese di nuova costituzione hanno 90 giorni dall’inizio delle attività per predisporre la valutazione dei rischi
18- la certificazione del SGSL o OSHA 18000 avvalora il sistema di gestione
19- i requisiti per la nomina dell’RSPP sono ampliati alle lauree magistrali LM26 e l’esonero al corso A vale per chi ha almeno un anno di esperienza nel settore lavorativo di riferimento
20- il coinvolgimento degli organismi paritetici è una possibilità, non una necessità o obbligo
21- è abrogato l’obbligo di invio annuale dei risultati anonimi e collettivi dell’attività di sorveglianza sanitaria a cura del medico competente
22- è legittimata e acclarata la possibilità di effettuare visite mediche preassuntive; sono legittime le visite mediche al rientro da malattie oltre i 60 gg.
25- in caso di attribuzione ad altra mansione per inidoneità, non è obbligatorio il mantenimento della qualifica originaria (ma del trattamento si)
27- in caso di mancata elezione dell’RLS, i lavoratori devono comunicarlo al DDL che richiede l’invio dell’RLST
31-35 sono variate tutte le sanzioni a carico di datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, progettista, medico competente.
… gli articoli successivi hanno carattere tecnico e non organizzativo gestionale.
132- è introdotto un meccanismo di estinzione agevolata entro i termini stabiliti dalla asl con il verbale di primo accesso, che comporta il pagamento della sanzione minima prevista e l’esatto adempimento
132bis- in caso di applicazione di buone prassi, dichiarate in sede ispettiva, gli enti ispettivi impartiscono disposizioni ai fini della corretta applicazione. E’ ammesso ricorso avverso tali disposizioni entro 30 gg con richiesta di sospensione di esecutività dei provvedimenti all’autorità sovraordinata. La decisione avviene entro 15 gg con silenzio diniego.
133- è abrogato l’articolo 303 relativamente all’adempimento come circostanza attenuante in sede penale
135- viene reintrodotto il termine di luglio 2010 (2014 per il settore agricolo) per la dismissione di attrezzature già in servizio che non rispettino i limiti di esposizione a vibrazioni meccaniche; le pene pecuniarie e le ammende previste dal D.Lgs 81/08 vengono automaticamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT ogni 5 anni.
136- sono modificati un gran numero di allegati, al momento non è noto il contenuto e il merito di tali modifiche!
Rimandiamo l’analisi dettagliata a successivi articoli di approfondimento.
La denuncia tardiva della malattia professionale in caso di presentazione diretta del certificato.
Posted by Christian Bernieri in Diritto del Lavoro, Sicurezza del Lavoro on 26 febbraio 2009
Si segnala che il datore di lavoro può essere sanzionato in via amministrativa in caso di trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale richiestagli espressamente dall’Inail, a seguito della presentazione diretta del certificato medico da parte del lavoratore assicurato all’Istituto.
Infatti, la presentazione della denuncia di malattia costituisce l’atto necessario per l’avvio della procedura per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali, a prescindere che la notizia della malattia sia già stata acquisita dall’Inail attraverso l’invio diretto del certificato medico da parte del lavoratore. Il Ministero, tuttavia, precisa nella risposta che l’obbligo di denuncia scatta solo in caso di trasmissione da parte dell’Inail della richiesta di denuncia, unitamente al certificato medico in suo possesso, contenente tutti i requisiti previsti dall’art.53 del DPR n.1124/65, di modo che il datore di lavoro possa essere a conoscenza dello stato di salute del lavoratore, conoscenza che non è vincolata dalla normativa in materia di privacy.
Pertanto il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta di denuncia, avrà 5 giorni di tempo per poter adempiere alla trasmissione della denuncia.
(Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Interpello 06/02/2009 n.5)
Campi elettromagnetici e salute
Posted by Christian Bernieri in Sicurezza del Lavoro on 19 febbraio 2009
Segnaliamo un interessante raccolta di FAQ (Frequently Asked Questions) sul tema dei campi elettromagnetici. La raccolta è stata verificata dalla SGST e giudicata valida, competente e rappresentativa dello stato dell’arte in materia di Radiazioni Elettromagnetiche.
Stto forma di domanda e risposta, sono rpesenti le basi della teoria fisica e dei principi di prevenzione legati ai CEM (Campi Elettro Magnetici).
Ricordiamo infine che, a far data dal 30/04/2012 entreranno in vigore le prescrizioni contenute nel D.Lgs 81/08 riguardante l’esposizione ai campi magnetici.
Le faq sono consultabili cliccando QUI.
Esposizione al piombo e declino cognitivo
Posted by Christian Bernieri in Sicurezza del Lavoro on 25 gennaio 2009
Anche il cervello adulto può soffrire in seguito all’esposizione al piombo: l’accumulo di questo metallo pesante può causare problemi cognitivi
Anche il cervello adulto può soffrire in seguito all’esposizione al piombo: l’accumulo di questo metallo pesante può causare problemi cognitivi in soggetti di età maggiore di 55 anni, secondo quanto risulta da uno studio di follow-up ora pubblicato sulla rivista “Neuropsychology”, organo dell’American Psychological Association.
I ricercatori della Graduate School of Public Health e della School of Medicine dell’Università di Pittsburgh che hanno svolto lo studio hanno seguito su un periodo di tempo molto lungo i soggetti coinvolti nel Lead Occupational Study del 1982, che valutò le capacità cognitive di 288 lavoratori esposti per motivi professionali al piombo e 181 soggetti non-esposti che vivevano nella parte orientale della Pennsylvania.
I lavoratori esposti al metallo lavoravano tutti in un impianto di produzione di batterie al piombo, mentre il gruppo di controllo era costituito da operai di una industria di produzione di scocche per auto.
Tutti sono stati sottoposti a una serie di prove nota come Pittsburgh Occupational Exposures Test, che comprende misurazioni di cinque principali domini cognitivi: rapidità psicomotoria, funzionalità spaziale, funzione esecutiva, intelligenza generale, apprendimento e memoria.
L’attuale studio di follow up ha preso in considerazione 83 degli originali soggetti esposti al piombo e 51 del gruppo di controllo, a cui sono stati misurati i livelli di piombo nel sangue e quelli cumulativi mediante raggi X delle tibie.
È stata così riscontrata una correlazione inversa tra livelli di esposizione e punteggi nei test cognitivi. L’effetto più chiaro riguardava i livelli cumulativi di piombo e diminuzione dell’abilità spaziale, dell’apprendimento e della memoria, nonché del punteggio cognitivo complessivo.
Da Le scienze