12 Ottobre 2006
News SGST srl - Sicurezza del lavoro.
 
Sommario:
1) Rumore - novità
2) Cantieri - novità
3) Ponteggi - novità
4) Privacy e antiriciclaggio - accesso ai dati
5) Privacy e antiriciclaggio - aggiornamento informative
6) Conformità VVF attività soggette - procedura online 
7) Modifiche ai requisiti dei corsi per RSPP e ASPP
8) Riduzione premi INAIL per aziende clienti (-10%)
9) RICHIESTA DATI per aggiornamento valutazione dei rischi
10) Qualità SGST srl
 
 

1) Rumore - novità

Obbligo nuova valutazione rischio rumore:

la recente pubblicazione del d.lgs. 195/96 ha comportato l'integrazione di un nuovo titolo al D.lgs. 626/94 "protezione da agenti fisici". Il nuovo decreto determina nuovi requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro. Pertanto, anche se in possesso di valutazione eseguita ai sensi del d.lgs. 277/91 è obbligatorio effettuare una nuova valutazione dell'esposizione al rumore entro il 31 dicembre 2006.

Evidenziamo le novità.

 1) La valutazione del rumore diventa parte integrante della valutazione dei rischi;

2) Non cambia la possibilità di autocertificazione

3) Sono fissati nuovi limiti di esposizione a 87 dBA
D. Lgs. n. 626/94 Art. 49-quater [in vigore dal 14 dicembre 2006].
Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

4) L'obbligo di informazione e formazione scatta a partire da una esposizione di 80 dBA (valore inferiore di azione):

5) obbligo di fornire i mezzi di protezione personale a partire 80dBA
D. Lgs. n. 626/94 Art. 49-septies. Uso dei dispositivi di protezione individuali [in vigore dal 14 dicembre 2006]

6) L'obbligo di usare i DPI parte da 85 dBA

 Aziende dovranno applicare le nuove norme entro il 14/12/06, ad eccezione dei settori della navigazione aerea e della musica e attività ricreative, per i quali valgono rispettivamente le seguenti date: 15/2/2011 e 15/2/2008.

ABROGAZIONI:
 D. Lgs. n. 195/96 Art. 5. Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 e' soppressa.
Questa disposizione cancella a far data dal 14 giugno 2006 il Capo IV del D. Lgs. n. 277/1991, il che significa che eventuali mancate valutazioni, o inadeguate, carenti o insufficienti valutazioni dei rischi, che ad esempio non considerano lavorazioni effettivamente rumorose, saranno sanzionate in base agli artt. 4 comma 2 e 89 del D. Lgs. n. 626/94, venendo così transitoriamente riassorbite nella disciplina generale che prevede a carico del datore di lavoro l'obbligo indelegabile di valutazione di TUTTI i rischi lavorativi (art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 626/94).
I soggetti interessati sono invitati a mettersi in contatto con la SGST srl per le delucidazioni del caso.
La SGST srl è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.



2) Cantieri - novità

Convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 , il D.L. 4 luglio 2006, n. 223. In fase di conversione il provvedimento ha subito alcune modifiche e integrazioni, tra le quali risaltano, in materia di sicurezza in cantiere, un “provvedimento di sospensione dei lavori” per i cantieri che impiegano personale non risultante dai registri in misura pari o superiore al 20%, una tessera di riconoscimento con fotografia per ogni lavoratore, la comunicazione preventiva dell'instaurarsi di un rapporto di lavoro, sanzioni per violazioni degli obblighi di lavoro e agevolazioni per le imprese in possesso del DURC e che non abbiano riportato condanne (in S.O. n. 183 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186).
 
I soggetti interessati sono invitati a mettersi in contatto con la SGST srl per le delucidazioni del caso.
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3) Ponteggi - novità

Definiti i contenuti minimi di sicurezza del PIMUS dei ponteggi

Il Ministero del lavoro, con la circolare 13/09/2006 n.25, ha definito i contenuti minimi di sicurezza del Piano di montaggio, uso e smontaggio (c.d. PIMUS) dei ponteggi ai sensi dell'art. 36quater del DLgs 626/94 e successive modificazioni.      
CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.     
1 - Dati identificativi del luogo di lavoro; 
2 - Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni i montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;          
3 - Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;       
4 - Identificazione del ponteggio;
5 - Disegno esecutivo del ponteggio;     
6 - Progetto del ponteggio, quando previsto;      
7 - Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):
• planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,        
• modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),     
• modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e
opera servita, ecc.,      
• descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,    
• descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,          
• misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’art. 11 del DPR n. 164/56,   
• tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,          
• misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,        
• misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 
8 - Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare
durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;          
9 - Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;     
10 - Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es.la circolare del MLPS n. 46/2000).
 
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4) Privacy e antiriciclaggio 1/2
L’incidenza del Codice per la Privacy sulla normativa antiriciclaggio non si arresta alla semplice integrazione dell’informativa preventiva, bensì travolge anche le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’art. 7.
Invero, colui il quale intenda esercitare il diritto di accesso ai propri dati, oppure di aggiornamento, di cancellazione o di opposizione al trattamento degli stessi, non può farlo direttamente con richiesta al titolare o al responsabile, ma deve necessariamente segnalare la sua domanda al Garante senza obbligo, tuttavia, di addurre alcuna ragione. Ricevuta la segnalazione, il Garante provvede con richiesta rivolta al titolare o al responsabile del trattamento di informazioni e di esibizione di documenti, ovvero con ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento. E qualora emergano indizi di reato, il Garante dispone la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Si tratta, evidentemente, di una procedura aggravata prevista dal legislatore in considerazione del fatto che il titolare è obbligato a raccogliere e conservare, per dieci anni, i dati per la finalità antiriciclaggio in forza di un interesse pubblico alla lotta al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.
Da qui, dunque, l’inserimento del Garante nella procedura di esercizio dei diritti di cui all’art. 7, atteso che essa in questo caso non interessa più solamente il singolo ma la collettività intera.

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5) Privacy e antiriciclaggio 2/2
La normativa antiriciclaggio vigente comporta la necessità di aggiornare le informative per clienti, fornitori, collaboratori, utenti, ecc.
Nell'elenco dei trattamenti effettuati e tra le finalità perseguite devono da oggi essere indicate le "procedure e trattamenti obbligatori per legge ai sensi della normativa antiriciclaggio" o "adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio"
 
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6) Conformità VVF attività soggette
E' stato pubblicato di recente sul sito www.impresa.gov.it un comunicato stampa che informa sull’attivazione di un servizio che consente di ottenere on line la richiesta di conformità al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza per le attività soggette a prevenzione incendi e contenute nell’elenco di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
Tale servizio provvede ad acquisire ed inviare:
• i dati necessari all’avvio dell’istanza Parere Conformità secondo quanto previsto dalla normativa vigente (modello Pin1);
• la Documentazione tecnica necessaria, con il relativo  controllo formale della documentazione associata.
Nella prima fase di attivazione i comandi abilitati a ricevere le richieste di parere di conformità attraverso il portale sono il Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna e di Pesaro Urbino. Gradualmente, e comunque entro il 2007, saranno attivi i comandi su tutto il territorio nazionale.
 
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7) Modifiche ai corsi per RSPP e ASPP
Sono state approvate le linee interpretative dell’Accordo Stato-Regioni sulla  Formazione RSPP
approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 05 ottobre 2006

Ecco le novità più rilevanti ai fini organizzativi:

Sono state definite alcune proroghe:
- Confermata al 14/02/2007 la conclusione della "fase di avvio"
- Prorogato al 14/02/2008 l'obbligo di frequenza ai Moduli "B" e "C"
- Prorogato al 14/02/2008 l'obbligo di frequenza ai Corsi di Aggiornamento, minimo per il 20% del monte ore.
- L'Aggiornamento è stabilito in 40, 60 o 100 ore (secondo i casi)
- La FAD vietata è per tutti i Moduli "A", "B" e "C"
- Moduli B: tutti i moduli devono essere frequentati interamente. Per ottenere l'abilitazione al gruppo 1 e 2 è necessario frequentare interamente due corsi B specifici.
- Impossibilità di sovrapporre corsi i cui programmi sono sovrapponibili o parzialmente identici

Non hanno validità i corsi non conformi alle linee guida.
La SGST srl ha avviato il corso A secondo le norme e in conformità ai requisiti di legge. Il corso è programmato per i giorni 6-7-8-9 Novembre 2006 
 
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8) INAIL e riduzione del premio
 
Le aziende clienti che usufruiscono dei servizi di consulenza della SGST possono ottenere le previste riduzioni sui premi INAIL:
RIDUZIONE DEL 15% SUI CONTRIBUTI INAIL per i primi due anni di attività
RIDUZIONE DEL 10% SUI CONTRIBUTI INAIL DEL 2007
RIDUZIONE DEL 5% per Aziende con oltre 500 addetti

I datori di lavoro possono chiedere una riduzione del tasso, in base all’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 che regola l’oscillazione del tasso successivamente al primo biennio di attività, presentando istanza alla sede INAIL nel cui territorio è ubicata l’azienda. La domanda di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si richiede la riduzione.
È doveroso precisare che l’INAIL procederà alla valutazione del rispetto dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio. Le sedi INAIL, inoltre, dovranno procedere a verifiche a campione programmate a livello regionale o locale.
Saranno invece senz’altro sottoposte a verifica tecnica le domande nelle quali vengono dichiarati interventi migliorativi particolarmente rilevanti o non rientranti tra quelli espressamente menzionati nel modulo di domanda.
Nei primi due anni di attività, il datore di lavoro può chiedere la riduzione del tasso, presentando apposita istanza alla competente sede INAIL, in relazione alla situazione aziendale per quanto concerne l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
Tale riduzione viene riconosciuta nella misura fissa del 15% qualora l’azienda risulti aver rispettato le norme che regolano la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ciascuna sede INAIL deve trasmettere con cadenza semestrale alle Direzioni provinciali del lavoro, alle A.S.L., ai Vigili del fuoco, l’elenco delle aziende alle quali sia stata applicata la riduzione del tasso.

La SGST è a disposizione per assistere le aziende clienti nella compilazione della domanda di riduzione. Si allega modulo per il conferimento dell'incarico.
La SGST srl è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.

 
9) Aggiornamento dati per Valutazione dei rischi
 
Come di consueto, richiediamo la sua gentile collaborazione per l'aggiornamento dei dati necessari per l'aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio (DVR).
 
Le chiediamo cortesemente di volerci inviare i seguenti documenti nella versione aggiornata al 31 Settembre 2006:
  1. Elenco sintetico dei collaboratori con Nome, Cognome, Mansione (es. operaio alla pressa, receptionist, fattorino, direttore, commerciale, ecc.), Inquadramento (operaio, impiegato, quadro, dirigente) - l'elenco deve comprendere anche i collaboratori con contratto di lavoro atipico o interinale. Possono essere omessi i professionisti con partita IVA.
    • Evidenziazione o elenco separato dei lavoratori minorenni.
    • Evidenziazione o elenco separato dei lavoratori notturni o sottoposti a turnazione.
  2. Copia della pagina compilata che riporta l'ultimo infortunio del Registro Infortuni
  3. Planimetria aggiornata dei locali di lavoro e delle pertinenze se sono intervenute modifiche negli ultimi 12 mesi.

Le saremo grati se vorrà inviare i documenti richiesti in formato elettronico all'indirizzo dvr@bernieri.com  o via fax al numero 02341146.

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9) Qualità
 
La SGST è lieta di comunicare entro fine ottobre verrà rilasciata la certificazione di Qualità dall'ente certificatore.

 
Cristian Bernieri
Tel. (+39) 02341146
Mob. (+39) 3483300639

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