1) Chiusura
estiva
Si avvisa la gentile
clientela che la SGST srl andrà in vacanza dall'8 Agosto 2007 al 26 Agosto
2007.
Garantiamo l'evasione delle pratiche urgenti entro 48 ore contattando il numero 02341146 (segreteria telefonica)
Per emergenze è possibile contattare Christian Bernieri via
e-mail all'indirizzo christian@bernieri.com o al
numero diretto 3483300639.
2) Caldo
estivo
Si allega un documento
relativo alla prevenzione e protezione dal caldo a beneficio delle aziende e dei
lavoratori che opereranno anche durante il mese di
Agosto.
Il testo comporterà una modifica alla legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro che il Governo è chiamato ad attuare entro 9 mesi.
ATTENZIONE: sono IMMEDIATAMENTE VIGENTI (15 giorni dopo la pubblicazione che, presumibilmente avverrà in tempi brevi) le seguenti novità legislative e modifiche legislative già approvate in via definitiva:
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 7 e` sostituito dal seguente:«
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e` allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita` delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;b)
all’articolo 7, dopo il comma 3-bis e` aggiunto il seguente: «3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.»;c)
all’articolo 18, comma 2, il terzo periodo e` sostituito dal seguente: «Il rappresentante di cui al precedente periodo e` di norma eletto dai lavoratori»;d) all’articolo 18, dopo il comma 4 e` inserito il seguente: «4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita` di attuazione del presente comma.»;
e)
all’articolo 19, il comma 5 e` sostituito dal seguente: «5. Il datore di lavoro e` tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonche´ del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 4, comma 5, lettera o).»;f)
all’articolo 19, dopo il comma 5 e` aggiunto il seguente: «5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unita` produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza».
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-
bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla egge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza ociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, puo` adottare provvedimenti di sospensione di un’attivita` imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiprevisti terate violazioni della disciplina in materia di uperamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’adozione del provvedimento di sospensione e` comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell’emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche´ per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.2. E` condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;b)
l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;c)
il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.3. E ` comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera
c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e` destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.5. Al comma 2 dell’articolo 36-
bis del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) e` aggiunta la seguente: «b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate».6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell’ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere
b) e c).
Art. 6.
Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici) 1. Nell’ambito dello svolgimento di attivita` in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1º settembre 2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita` del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita` nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita` lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla e` punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e` ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 7.
(Poteri degli organismi paritetici)1. Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorita` di coordinamento delle attivita` di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorita` di coordinamento delle attivita` di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Art. 11.
(Modifica dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 e` sostituito dal seguente:
«
1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facolta` dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori».
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