30 Ottobre 2007
News SGST srl - Sicurezza del lavoro.
 
Sommario:
1) Corso Primo Soccorso - Novembre
2) Tutela maternità per lavoratrici a progetto
3) Garante modifica decreto liberalizzazioni
4) Dati personali dei passeggeri dei vettori aerei

 

 

1) Corso Primo Soccorso. (12-16 ore) Presso sala corsi di via Sondrio 7
E' stata programmata una giornata di formazione interaziendale sul Primo Soccorso ex. D.Lgs 388/03

Il corso deve essere frequentato SOLO dagli addetti alla gestione emergenze che non hanno mai fatto tale corso, di nuova nomina.
Il corso vale anche come AGGIORNAMENTO per chi ha frequentato il corso di primo soccorso da più di 3 anni.
Per entrambe le categorie sopra descritte il corso è obbligatorio.

Il costo del corso è, come di consueto, 150 € + iva.

Luogo: Sala Corsi Infoware - Viale Sondrio 7 - Milano
Date del corso: 21 Novembre (09.00-18.00)  
+  modulo online
Per iscriversi compilare l'apposito form all'indirizzo http://www.infoware-mi.it/formazione/iscrizione.php 
La segreteria organizzativa (026700760 dalle 09.00 alle 13.00) è a vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cogliamo l'occasione per ricordare che presso ogni azienda deve essere nominato un numero di addetti alla gestione delle emergenze pari al 10% dell'organico residente.
 

 

2) Estesa la tutela della maternità per le lavoratrici a progetto

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 12 luglio 2007, ha esteso l'applicazione del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 e nei casi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
All’Art. 3 è specificato che l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art.  17  del  decreto  legislativo  26  marzo 2001,  n.  151, si applica:

a) integralmente  nei confronti delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) limitatamente  al caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza, nei   confronti   delle   lavoratrici   esercenti   attività  libero professionale.

 

Ricordiamo che il Decreto Legislativo n. 151/2001 all’Art. 16 prevede il divieto di adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
All’Art. 17, il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

 

 
3) Garante Privacy modifica decreto sulle Liberalizzazioni
In una lettera inviata nei giorni scorsi al Presidente del Consiglio, al Ministro dello sviluppo economico e ai presidenti di Senato e Camera, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha manifestato le proprie forti preoccupazioni su alcune norme e su alcuni emendamenti recentemente presentati, attualmente in discussione al Senato, nell'ambito del disegno di legge Bersani-ter sulle liberalizzazioni.
Pochi mesi or sono è stato approvato in prima lettura alla Camera un emendamento che esclude dall'applicazione le norme privacy a tutela dei lavoratori e in materia di sicurezza per le imprese con meno di 15 dipendenti e il Garante non aveva mancato di sottolineare, anche in occasione della Relazione Annuale, la propria contrarietà. La norma, ad avviso dell'Autorità, presenta profili di incostituzionalità per "disparità di trattamento" e si pone in contrasto con la normativa europea che non consente di sottrarre intere categorie dall'applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
I nuovi emendamenti presentati aggravano la situazione. Alcuni estenderebbero ulteriormente la platea dei soggetti che verrebbero esentati dall'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei dati. Dall'obbligo sarebbero, quindi, esonerate non più soltanto le piccole imprese, ma tutte le aziende private operanti nel mercato e i liberi professionisti. Altri emendamenti sono volti a restringere le categorie di dati sensibili da proteggere, come l'adesione a organizzazioni aventi carattere sindacale, o prevedono l'eliminazione di ogni forma di tutela per le persone giuridiche (imprese, enti pubblici e privati, partiti, sindacati, organizzazioni religiose, organismi no profit) che renderebbero tra l'altro tali soggetti più esposti ad atti illeciti o ad attività di dossieraggio e spionaggio.
Il Garante sottolinea che laddove questi emendamenti che presentano forti elementi di contrasto con le normative europee venissero approvati, porrebbero l'Autorità di fronte alla necessità di segnalazione alla Commissione europea.
 
Due le principali argomentazioni addotte dal Garante che hanno portato al loro ritiro immediato:
a) le norme in questione violerebbero la normativa comunitaria in materia, la quale non consente al legislatore nazionale di escludere dai destinatari intere categorie di soggetti;
b) le stesse norme si porrebbero in aperto contrasto con il principio di parità di trattamento proclamato dall’art. 3 della Costituzione. 

Alla luce di quanto esposto, non è ipotizzabile alcuna semplificazione o esclusione di destinatari dall'integrale applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.


 

 
4) Dati personali dei passeggeri dei vettori aerei
Con il decreto legislativo (144/2007), l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2004/82 riguardante l’obbligo per i vettori aerei di comunicare alla polizia di frontiera i dati relativi alle persone trasportate (dati API – Advance Passenger Information).
 
Il decreto prevede l’obbligo per le compagnie aeree di comunicare alle autorità competenti in materia di controlli di polizia di frontiera, prima del termine del check-in, e solo su richiesta delle autorità stesse, alcuni dati relativi ai passeggeri: i dati corrispondono alle informazioni denominate “API” e sono specificati in misura tassativa. Il testo fissa poi alcune modalità relative alla raccolta, cancellazione e conservazione dei dati in oggetto. Va sottolineato che i dati API comprendono sostanzialmente le informazioni delle quali le compagnie aeree dispongono al momento del check-in (diversamente dai dati PNR, che riguardano, ad esempio, anche informazioni sulle modalità di pagamento, sull’assegnazione del posto, sulla natura di “frequent flyer” del passeggero, sui bagagli al seguito, ecc.)
Le attività di raccolta riguardano soltanto le persone trasportate “nel territorio italiano”, si esclude cioè la possibilità di estendere la raccolta ai dati di passeggeri su voli genericamente svolti all’interno dell’Unione europea. 
I dati dovranno essere comunicati dalle compagnie aeree per via telematica alle competenti autorità, le quali li registrano “in via provvisoria” provvedendo a cancellarli entro 24 ore qualora non risultino “necessari” per il contrasto dell’immigrazione illegale. I dati che invece risultino necessari a tale scopo, nei termini sopra indicati, potranno essere conservati per non oltre sei mesi. Anche le compagnie aeree sono tenute a cancellare i dati da esse comunicati, entro 24 ore dall’arrivo del volo. 
Restano fermi gli obblighi di informare i passeggeri ai sensi del Codice privacy e di osservare ogni altra disposizione sul trattamento dei dati.  Un decreto interministeriale definirà le modalità tecniche ed operative per la comunicazione dei dati API
 

 
La SGST srl è a vostra disposizione per approfondire le tematiche di maggiore interesse.
 
Cristian Bernieri
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