1) Corso Primo Soccorso.
(12-16 ore) Presso sala corsi di via
Sondrio 7
E' stata programmata una giornata di formazione interaziendale sul Primo
Soccorso ex. D.Lgs
388/03
Il corso deve essere frequentato
SOLO dagli addetti alla gestione emergenze che non hanno mai fatto tale corso,
di nuova nomina.
Il corso vale anche come AGGIORNAMENTO per chi ha
frequentato il corso di primo soccorso da più di 3 anni.
Per entrambe le
categorie sopra descritte il corso è
obbligatorio.
Il costo del corso è, come di consueto, 150 € + iva.
2) Estesa la tutela della maternità per le lavoratrici a progetto
Il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 12 luglio 2007, ha esteso
l'applicazione del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui
all'art. 16 e nei casi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate
iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
All’Art. 3 è specificato che l'estensione del
divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si
applica:
a)
integralmente nei confronti delle lavoratrici a progetto e categorie
assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) limitatamente al caso di gravi
complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume
possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza, nei
confronti delle lavoratrici
esercenti attività libero professionale.
Ricordiamo che
il Decreto Legislativo n. 151/2001 all’Art. 16 prevede il divieto di adibire al
lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi
dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali
giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il
parto.
All’Art. 17, il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta
del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
Alla luce di quanto esposto, non è ipotizzabile alcuna semplificazione o esclusione di destinatari dall'integrale applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
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