1) Sorveglianza sanitaria e screening uso stupefacenti
Si è concluso l'iter di approvazione dell'intesa attuativa alle previsioni dell’articolo 125 del DPR n. 309/1990 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.
I datori di lavoro che impiegano lavoratori occupati nelle attività sotto riportate, devono effettuare, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, un controllo annuale per verificare l'assenza di tracce di assunzione di sostanze stupefacenti.
I datori di lavoro che intendono assumere collaboratori addetti alle medesime attività, devono richiedere uno screening preventivo rispetto all'inizio dell'attività lavorativa al medico competente.
Evidenziamo che il nuovo protocollo di sorveglianza si attua nei confronti dei mulettisti, autisti, autotrasportatori.
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Mansioni per le quali sono previsti i nuovi obblighi di sorveglianza sanitaria: (In evidenza le mansioni più ricorrenti)
1) Attività per le quali è richiesto un
certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori
pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e
successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine
(di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
c) Direzione tecnica e conduzione di
impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)
2) Mansioni
inerenti le attività di trasporto
a) conducenti di veicoli stradali
per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e
quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione
professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di
noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per
guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b)
personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla
sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica
materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni,
accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura
e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c)
personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale
navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e
a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa,
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori,
manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie
o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri
ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di I
categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore
e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri , nonché
il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni
galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h)
controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale
certificato dal Registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di
navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di
controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n)
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e
merci;
3) Funzioni
operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del
confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di
esplosivi.
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